serie b

Frosinone-Palermo ed il ricorso respinto: la Figc rende note le motivazioni

FROSINONE, ITALY - JUNE 16:  (EDITOR'S NOTE: Image was created as an Equirectangular Panorama. Import image into a panoramic player to create an interactive 360 degree view) Atmosphere during the open ceremony of the serie B playoff match final between Frosinone Calcio v US Citta di Palermo at Stadio Benito Stirpe on June 16, 2018 in Frosinone, Italy.  (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

La Corte Sportiva d'appello, presieduta da Piero Sandulli, ha reso note le motivazioni del ricorso respinto in merito a Frosinone-Palermo

Mediagol73

Il giorno dopo il no al ricorso del Palermo, la Corte Sportiva d'appello della Figc ha reso note le motivazioni del respingimento.

La commissione, presieduta dal professor Piero Sandulli, prima di approfondire i temi di Frosinone-Palermo fa una premessa relativa al comportamenti dei ciociari: "Questa Corte ritiene doveroso evidenziare che i comportamenti, posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società Frosinone Calcio S.r.l. in occasione della gara Frosinone/Palermo dello scorso 16 giugno, meritino di essere fortemente Stigmatizzati e sanzionati, come è di fatto accaduto, avendo, il Giudice Sportivo, provveduto a sanzionare, con provvedimento separato ma pubblicato nel medesimo Comunicato Ufficiale oggetto del presente giudizio, sia la Società Frosinone Calcio S.r.l. sia i tesserati della stessa; tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A".

Poi si entra nel vivo della vicenda e la Corte approfondisce i temi del no al ricorso: "Orbene, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti di gara, ha, correttamente, ritenuto che le condotte, poste in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società Frosinone Calcio S.r.l., sebbene siano state connotate, come più sopra già evidenziato, da manifesta slealtà e scorrettezza, non abbiano, di fatto, inciso sul regolare svolgimento della gara. [...] La stessa particolare incisività della punizione della perdita della gara che, vale sottolinearlo, si traduce nel ribaltamento del risultato conseguito sul campo, richiede, infatti, una rigorosa individuazione del nesso logico che a determinati comportamenti (il cui materiale accadimento non è, in alcun modo, controverso nel caso che occupa) ricollega la valutazione della conseguente irregolarità dello svolgimento della gara".

Non ammissibile, invece, la richiesta avanzata nel ricorso dal Palermo che cita l'esclusiva della nostra redazione, “circostanza, addotta, da ultimo, dalla società U.S. Città Di Palermo nella memoria integrativa depositata in data 25.6.2018, ovvero lo svolgimento, da parte del Direttore di Gara dell’incontro di calcio di cui è procedimento, Sig. La Penna, dell’attività professionale di avvocato presso uno studio legale che ha avuto rapporti professionali con una Società riconducibile al Presidente del società Frosinone Calcio S.r.l. si evidenzia che, al di là della inammissibilità di questo motivo di ricorso, formulato, per la prima volta, con la memoria integrativa, la Società ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di come tale circostanza avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara che occupa; peraltro, la predetta circostanza è stata oggetto, da parte della Società ricorrente, di

esposto, tra gli altri, alla Procura Federale che, ove lo riterrà, potrà procedere ai dovuti approfondimenti".