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Serie A: le decisioni del giudice sportivo. Nove gli squalificati, Pasciuti salta il match contro il Palermo

Serie A: le decisioni del giudice sportivo. Nove gli squalificati, Pasciuti salta il match contro il Palermo

Le decisioni del giudice sportivo.

Mediagol28

Il Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 gennaio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSANI Mattia (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario.

CESAR Bostjan (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

RADU Stefanel Daniel (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in

possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EVRA Patrice (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, indirizzato ad un Assistente cori e grida insultanti e per avere, nel corso del secondo tempo,

indirizzato numerosi sputi allo stesso Ufficiale di gara, che veniva reiteratamente colpito alla

schiena ed al capo; con recidiva specifica (cfr CU 99 del 9 dicembre 2015); sanzione attenuata ex

art. 14 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente

operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, indirizzato reiteratamente ai sostenitori della squadra avversaria cori insultanti espressivi di

discriminazione per origine territoriale; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in

direzione dell'Arbitro, all'uscita dal recinto di giuoco, due bottiglie piene in plastica; sanzione

attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società

concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere

ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti