Il Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 gennaio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
serie a
Serie A: le decisioni del giudice sportivo. Nove gli squalificati, Pasciuti salta il match contro il Palermo
Le decisioni del giudice sportivo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSANI Mattia (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
CESAR Bostjan (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
RADU Stefanel Daniel (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
EVRA Patrice (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione).
GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione).
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, indirizzato ad un Assistente cori e grida insultanti e per avere, nel corso del secondo tempo,
indirizzato numerosi sputi allo stesso Ufficiale di gara, che veniva reiteratamente colpito alla
schiena ed al capo; con recidiva specifica (cfr CU 99 del 9 dicembre 2015); sanzione attenuata ex
art. 14 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, indirizzato reiteratamente ai sostenitori della squadra avversaria cori insultanti espressivi di
discriminazione per origine territoriale; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in
direzione dell'Arbitro, all'uscita dal recinto di giuoco, due bottiglie piene in plastica; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti
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