Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 gennaio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito:
serie a
Serie A: decisioni Giudice Sportivo 19esima giornata. Cionek salta la sfida contro il Sassuolo
Sette gli squalificati in vista della 20esima giornata del campionato di serie A.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALVES Bruno (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
DE ROSSI Daniele (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata
perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RUDIGER Antonio (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione)
SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo,fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore che provocavano un principio di incendio; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, lanciato sul terreno di giuoco un piccolo contenitore di succo di frutta pieno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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