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Coronavirus, Musumeci firma la nuova ordinanza: dallo stop alla quarantena alle spiagge, ecco cosa cambia in Sicilia

Ecco nel dettaglio cosa cambierà in Sicilia dopo l'ordinanza firmata nella giornata di ieri dal presidente Nello Musumeci

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Via libera alla mobilità tra le Regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia.

Lo ha stabilito un decreto ministeriale e un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il governatore, dunque, ha posto fine alla quarantena obbligatoria per chi farà rientro in Sicilia a partire da oggi, per i quali permarrà la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Ma non solo; ecco cosa cambia del dettaglio a partire da oggi - mercoledì 3 giugno - per i siciliani.

Attività di ristorazione

Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Stabilimenti balneari e spiagge

La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati. Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, l’utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia e in mare), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non autosufficienti.

Strutture ricettive

Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue modifiche ed integrazioni. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Servizi alla persona

Sono autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, nonché tatuatori. Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle strutture e delle piscine termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del 25 maggio 2020. Le prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da quelli destinati all’esercizio dell’attività, sono consentite nei seguenti casi: a) presso il domicilio del cliente in caso di impedimento o per ragioni di salute di quest’ultimo; b) presso i luoghi in cui svolgono eventi o spettacoli; c) nei luoghi di cura e di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e consimili in via analogica. Nel rispetto delle normative vigenti, detti servizi sono espletati solo dai titolari d’imprese o da loro dipendenti.

Attività commerciali e artigianali

Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio, le scuole ed i centri di formazione professionale e linguistica e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, ovvero le attività ed i servizi di formazione in generale, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi e gli strumenti utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.

Musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche

I musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura - sia pubblici che privati - sono aperti nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida.

Manifestazioni, eventi e spettacoli

In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico - nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sempre a partire dall’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Rimane consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.

Prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura

Per il termine di efficacia della presente ordinanza, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico - tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie e tutte le attività di cui al precedente articolo 3, comma 1) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato.

Stage professionali e tirocini formativi

Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale. Art. 12

Chiusura esercizi commerciali nei giorni domenicali

Nei giorni domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. “del contadino” e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione di cui all’articolo 3 della presente ordinanza. Rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per

uso domestico e per riscaldamento. I Sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti giorni domenicali, l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali. Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo

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