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Frosinone-Palermo, Tar respinge ricorso del club rosa: nessuna riammissione in Serie A

Frosinone-Palermo, Tar respinge ricorso del club rosa: nessuna riammissione in Serie A

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal club di viale del Fante, che nei giorni scorsi aveva chiesto l'ammissione in Serie A

Mediagol7

Si è conclusa nella giornata di ieri, dopo circa un'ora e mezza, l'udienza davanti al Tar del Lazio in merito al ricorso presentato dal Palermo sul caso Frosinone.

In particolare, il club di Maurizio Zamparini aveva deciso di presentare ricorso sulla scia delle motivazioni alla base del provvedimento del Collegio di Garanzia del Coni che nei giorni scorsi aveva annullato la sentenza della Corte Sportiva d'Appello su quanto accaduto nel corso della finale di ritorno dei play-off di Serie B, andata in scena lo scorso 16 giugno allo stadio "Benito Stirpe".

Di fatto, erano state ritenute troppo tenui le sanzioni afflitte alla società laziale in relazione alla palese violazione dell'articolo 17 del codice di Giustizia Sportiva da parte dei tesserati del Frosinone. Per questo motivo, il Palermo aveva chiesto l'ammissione nella massima serie.

Pochi istanti fa il verdetto: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal club di viale del Fante.

Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di Serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' "in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il 16 giugno 2018". Il Tar ha considerato che "oggetto del ricorso è l’invalidazione del risultato della gara disputata con il Frosinone, conclusasi con la vittoria di quest’ultima squadra" e che la richiesta del Palermo "attiene alla contestata attribuzione del risultato della partita disputata, per effetto di condotte di disturbo intervenute durante lo svolgimento della stessa che, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbero dovuto comportare, in sede di verifica dei risultati e di controllo del rispetto della disciplina di gioco, l’applicazione della sanzione tecnica della perdita della gara".

Considerando quanto sopra, il Tar ha ritenuto che la questione va ricondotta nell’ambito della previsione di legge "che riserva all’ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale, nonché l’esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

L’effetto è che "sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l’applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale".