Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, dopo la 25° giornata di campionato di Serie BKT. Nuova multa per il Palermo"per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco otto fumogeni e nel recinto di giuoco tre fumogeni".
il comunicato
Serie B, Giudice Sportivo: multa al Palermo per i cori durante il minuto di silenzio
A seguito della decisione degli organi competenti di non autorizzare la coreografia, in occasione della sfida contro il Como andata in scena sabato scorso allo stadio "Renzo Barbera", parte della Curva Nord ha messo in atto una protesta rimanere in silenzio per i primi 15 minuti di gioco.
Di seguito, tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Lecco, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PALERMO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco otto fumogeni e nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARABRANCA Simone (Cittadella): per avere, al 45° del primo tempo, rivolto al Direttoredi gara un’espressione irriguardosa.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAANGELI Matteo (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario.BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento scorrettonei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABATTISTELLA Thomas (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CROCIATA Giovanni (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Decima sanzione).DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Decima sanzione).SERSANTI Alessanro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Decima sanzione).VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; giàdiffidato (Decima sanzione).
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