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Serie D, ACR Messina-Acireale 3-0 a tavolino: Palermo da solo in testa alla classifica del Girone I

La decisione del Giudice Sportivo: accolto il reclamo dell'ACR Messina e decretata ufficialmente la sconfitta per 3-0 a tavolino dell'Acireale. I dettagli

Mediagol97

Il Giudice Sportivo della LND ha accolto il reclamo della società ACR Messina e ha decretato ufficialmente la sconfitta per 3-0 a tavolino dell'Acireale, nella seconda giornata del campionato di Serie D.

Si modifica quindi ufficialmente la classifica del torneo dilettantistico ed ora il Palermo di Rosario Pergolizzi si ritrova da solo in testa alla classifica del Girone I. Il reclamo del club messinese era connesso all'irregolare schieramento in campo del giocatore Francesco Cannino (palermitano, classe 2000), il quale era stato squalificato per due giornate al termine della scorsa stagione sportiva nel campionato Juniores, con la maglia del Città di Messina. Non essendo ancora stata scontata, secondo quanto ritenuto dall'ACR Messina, tale squalifica del calciatore avrebbe dovuto essere applicata proprio nel campionato di Serie D.

La tesi esposta dall'ACR Messina è stata infine accolta dal Giudice Sportivo, che all'interno del Comunicato ufficiale numero 30 del 26/09/19 afferma quanto segue:

ACR MESSINA – ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACR MESSINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CANNINO FRANCESCO della società ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946;

- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2018-19, risultava tesserato per la società SSD CITTÁ DI MESSINA, e che nel corso della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores under 19, CITTÁ DI MESSINA – AVELLINO del 28 maggio 2019, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 95 del Dipartimento Interregionale LND del 30/05/2019;

- rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato l Nazionale Juniores under 19 - 2018/2019, atteso che la gara di ritorno del 1° giugno 2019 è stata l’ultima gara del campionato disputata dal CITTÁ DI MESSINA;

- rilevato che nell'ambito della stagione sportiva 2019-2020, il calciatore CANNINO FRANCESCO veniva tesserato dalla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946, in data 23/07/2019 e prendeva parte alla prima gara del Campionato (CITTÁ DI ACIREALE – PALMESE) del 1° settembre 2019;

- Dedotto che il calciatore CANNINO FRANCESCO, al momento della gara in epigrafe, non aveva integralmente scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte;

Delibera:

4) di accogliere il reclamo;

5) di infliggere alla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

6) di non addebitare il contributo di reclamo.