serie b

Cosenza-Hellas Verona, la decisione del Giudice Sportivo: decretato lo 0-3 a tavolino

Cosenza-Hellas Verona, la decisione del Giudice Sportivo: decretato lo 0-3 a tavolino

La decisione del Giudice Sportivo in merito al match non disputato a causa delle condizioni del terreno di gioco dello stadio San Vito-Marulla

Mediagol7

Tremila euro di multa e sconfitta per 0-3 a tavolino.

È stata questa la decisione del Giudice Sportivo Emilio Battaglia ai danni del Cosenza, in merito alla gara di campionato non disputata lo scorso 1 settembre tra i calabresi e l’Hellas Verona a causa delle condizioni del terreno di gioco dello stadio San Vito-Marulla.

Di seguito, il comunicato ufficiale diramato sul sito di riferimento della Lega B.

"Gara Soc. COSENZA - Soc. HELLAS VERONA del 1° settembre 2018

Il Giudice Sportivo,

− letto il rapporto dell’arbitro, unitamente alla allegata riserva scritta di reclamo effettuata dalla Società Hellas Verona e al supplemento di rapporto;

− attesa la procedibilità d’ufficio, come da separato provvedimento ritualmente comunicato alle parti a cura della Segreteria di questo Giudice in data 10 settembre 2018;

− acquisita la seguente documentazione: e-mail del 5 luglio 2018 inviata dal Dott. Giovanni Castelli alla Soc. Cosenza e alla Lega Serie B; relazione del 13 agosto 2018; e-mail della Soc. Cosenza inviata in data 21 agosto 2018 alla Soc. Hellas Verona e alla Lega di Serie B; Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive; verbale di sopralluogo effettuato presso lo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” dal Dott. Ing. Prof. Carlo Longhi in data 30 agosto 2018; relazione del 3 settembre 2018 del Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli;

− letto, comunque, il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 5 settembre 2018-ore 20.07) con il quale la Soc. Hellas Verona ha chiesto di: “comminarsi alla Soc. Cosenza la punizione ex art. 17 CGS co. 1 della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, salvo l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis CGS co. 1 che il Giudice sportivo riterrà eventualmente applicabili”; lette, altresì, le controdeduzioni della Soc. Cosenza, pervenute in data 8 settembre 2018;

− considerato che è indubbia l’impraticabilità del terreno di giuoco, per come risulta dal rapporto e dal supplemento di rapporto dell’Arbitro - atti che fanno prova fino a querela di falso - dai quali emerge che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto “non sussistevano le condizioni per garantire l'incolumità fisica dei partecipanti all'incontro, a causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso”; in particolare, nel supplemento di rapporto l’Arbitro rilevava l’insussistenza delle condizioni per garantire l’incolumità fisica nelle seguenti zone del terreno di giuoco: “la fascia laterale opposta alle panchine (dalla linea perimetrale all'area di rigore di larghezza), diverse porzioni della parte centrale del terreno di gioco, la fascia lato panchine all'altezza dell'area di rigore fino alla zona d'angolo, proprio all'ingresso del terreno di gioco. Il terreno infatti si presentava sconnesso, con diversi avvallamenti, e nelle zone sopra citate vi era una totale mancanza di compattezza del fondo, che comportava un affondo del piede verso il basso per alcuni centimetri”;

− considerato che le precarie condizioni del terreno di giuoco, tali da non consentire il regolare svolgimento della gara del 1° settembre 2018, erano a conoscenza della Soc. Cosenza, per come emerge dall’esame dei seguenti documenti:

i) comunicazione inviata via e-mail in data 5 luglio 2018 dal Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli, alla Soc. Cosenza e alla Lega Serie B, nella quale si evidenzia che “la condizione del terreno di giuoco non corrisponde a quella necessaria al regolare svolgimento delle partite del campionato di serie B” e che “tenuto conto della condizione attestata e dell’urgenza determinata dall’esigenza di avvio dell’imminente stagione sportiva 2018/2019 sin dal prossimo agosto, non vi è altra soluzione che non quella di procedere al rifacimento complessivo del campo”. Inoltre, “in ordine al rifacimento, una prima scelta è quella di valutare su quale campo giocare, se naturale o sintetico (…) se si confermasse la più scontata soluzione dell’erba naturale, andrebbe approfondito il tema della condizione del drenaggio e l’opportunità o meno dell’impiego di essenze prative macrotermiche”;

ii) verbale datato 30 agosto 2018 relativo al sopralluogo effettuato in data 6 agosto 2018 dall’Ing. Carlo Longhi presso lo Stadio “San Vito – Luigi Marulla” di Cosenza, ove si rappresenta che non era ancora stata completata la posa in opera del manto erboso e il terreno non era stato tracciato;

iii) relazione redatta presso lo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” in data 13 agosto 2018 e sottoscritta, oltre che dal Dott. Castelli, anche dal Sig. Andrea De Poli in rappresentanza della Soc. Cosenza, nonché dal Geom. Filippo Natale, rappresentante dell’impresa appaltatrice, dalla quale risulta che “i lavori (sono, ndr) iniziati e consegnabili salvo cause forza maggiore, verosimilmente al 3/4 settembre, con necessità di altre due settimane per la (…) funzionalità della superficie di giuoco” e che “i lavori non comprendono rifacimenti (…) del drenaggio”;

iv) e-mail del 21 agosto 2018 con la quale la Soc. Cosenza informava la Soc. Hellas Verona e la Lega Serie B della possibile “variazione di campo da gioco per la gara Cosenza Hellas Verona del 1° settembre 2018”, comunicando di aver “ricevuto la concessione scritta da parte del Benevento Calcio per giocare allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento” e di essere in attesa del “nullaosta della Prefettura di Benevento, della Questura di Benevento e del Comune di Benevento”;

v) Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, che prevede “per l’incontro di calcio Cosenza – Hellas Verona, laddove si disputi a Benevento” l’adozione di idonee misure organizzative, da ciò risultando che la possibile variazione del campo di gioco era stata segnalata all’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive;

− considerato, pertanto, che la Soc. Cosenza era perfettamente consapevole, avendone esatta conoscenza, della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero conclusi entro la data del 1° settembre 2018, tant’è che avrebbero potuto essere ultimati non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario attendere “altre due settimane per (raggiungere, ndr) la piena funzionalità del terreno di giuoco” (cfr.

relazione del 13 agosto 2018); ritenuto che lo svolgimento degli eventi soprarichiamati è tale da escludere la ricorrenza di qualsiasi evento eccezionale e/o imprevedibile e/o straordinario che possa rientrare nell’alveo della c.d. forza maggiore, ossia “un evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito” (cfr. Cass. 22 gennaio 1980, n. 1018);

− rilevato che, sotto tale profilo, le giustificazioni della Soc. Cosenza, di cui alla relazione tecnica allegata alle controdeduzioni, che attribuiscono “la causa scatenante di questi improvvisi cedimenti del manto erboso (…) alla presenza di insetti terricoli (in particolare nottue) che ne hanno inficiato l’attecchimento, poiché gli stessi si sono nutriti del manto erboso” appaiono inverosimili e poco credibili, stante la tardività di detta giustificazione, peraltro né indicata, né rilevata nei precedenti accertamenti e sopralluoghi svolti nel corso dei mesi (luglio e agosto) precedenti la data della gara;

− rilevato, altresì, che nessun rilievo può attribuirsi al precedente giurisprudenziale invocato dalla Soc. Cosenza, relativo alla gara Paganese – Latina del 16 dicembre 2012 (sentenza della Corte di Giustizia Federale dell’8 febbraio 2013), poiché in detto caso l’evento eccezionale e imprevedibile che ha impedito lo svolgimento della gara (ossia l’apertura di una piccola voragine in mezzo al campo) si è verificata nel corso della gara (tra il primo e il secondo tempo), laddove nel caso concreto l’evento era pienamente prevedibile prima della data della gara, per cui il mancato svolgimento della gara è stato determinato dalla condotta a dir poco avventata e poco diligente della Soc. Cosenza;

− considerato a tale proposito, che nella relazione inviata in data 3 settembre 2018 al Direttore Generale e all’Ufficio Competizioni della Lega Serie B, il Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli ha attestato che il rifacimento del terreno di gioco “si è concluso la mattina stessa del giorno della gara” (ossia il 1° settembre 2018) e che comunque “il terreno di giuoco (…) non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la necessaria condizione di praticabilità, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti”; atteso che la Soc. Cosenza con il proprio comportamento, come sopra dettagliatamente descritto, ha, altresì, violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti della Società ospitata, perché, pur pienamente consapevole sia dell’inadeguatezza del terreno di giuoco dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” fin dal 5 luglio 2018, sia dell’impossibilità di completare i lavori di rifacimento entro il 1° settembre 2018 (data della gara Cosenza – Hellas Verona), non si è efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilità di rinviare la data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento;

− accertato, pertanto, che la gara in oggetto non si è disputata per responsabilità diretta della Soc. Cosenza;

delibera di infliggere alla Soc. Cosenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della Soc. Hellas Verona, nonché l’ammenda di Euro 3.000,00 con diffida".