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Caso Mancini: il Giudice Sportivo chiede alla Procura gli atti dell’inchiesta

Genoa-Roma
La procura Figc aveva aperto lunedì un'indagine sul gesto di Mancini dopo il derby tra Roma e Lazio di sabato.
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Il giudice sportivo della serie A ha chiesto alla Procura Figc la relazione sull'episodio di fine derby di Gianluca Mancini, che ha sventolato una bandiera della Lazio che raffigurava un topo, sottolineando che la competenza a decidere e' la sua. Gesto che aveva portato la procura FIGC ad aprire un'indagine sul gesto di Mancini, già nella giornata di lunedì.

Ora Gerardo Mastrandrea, ha chiesto un supplemento su quanto successo al fischio finale di Roma-Lazio, rivendicando l'acquisizione di eventuali atti di inchieste aperte di ufficio, sottolineando che la competenza a decidere e' del giudice sportivo in quanto si tratta di fatti avvenuti "in occasione dello svolgimento della gara"

Per quanto riguarda i cori, si tratta di insulti a Lukaku e ai tifosi romanisti da parte di quelli laziali e a Guendouzi da parte di quelli romanisti. "Con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa - scrive il giudice - intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara: cori tifoseria Lazio ("Curva nord centrale") di discriminazione razziale" verso Lukaku al 1' e 28' del primo tempo e al 6' del secondo; un "coro tifoseria Lazio ("Curva nord - Distinti nord ovest+est") di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso la tifoseria avversaria (35° primo tempo); un "coro tifoseria Roma ("Curva sud centrale e laterale") di discriminazione razziale" verso Guendouzi al 22' del secondo tempo". "Per le suddette manifestazioni - aggiunge Mastrandrea - che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della procura federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell'ordine pubblico". Mastrandrea "invita, inoltre, la procura federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell'incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell'art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l'inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d'ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo giudice sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara".

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