Il Segretario generale Liotta non blocca l’iter della proposta 626: le correzioni possono essere approvate in Aula. Restano nodi su PEF, durata, controlli e costi.
Il progetto del nuovo Renzo Barbera ha ottenuto anche il parere favorevole di regolarità amministrativa. Il Segretario generale del Comune di Palermo, Raimondo Liotta, non ha rilevato elementi tali da impedire al Consiglio comunale di esaminare e approvare la proposta numero 626, ma ha subordinato il giudizio definitivo a tre passaggi e ha consegnato all’Aula una lunga serie di segnalazioni sulla convenzione, sul Piano Economico-Finanziario e sui rischi dell’operazione.
Il dato politico e amministrativo più rilevante è che l’iter non deve necessariamente fermarsi. Le condizioni indicate possono essere soddisfatte durante la stessa seduta consiliare, attraverso emendamenti o clausole da inserire nel dispositivo. Su un punto, tuttavia, Liotta è stato netto: l’asseverazione riferita al PEF del 24 luglio costituisce un presupposto legale imprescindibile e non può essere sostituita da una semplice presa d’atto.
PARERE FAVOREVOLE
Il documento ha completato il quadro dei controlli interni sulla delibera arrivata al Consiglio comunale. La verifica di Liotta ha riguardato la regolarità amministrativa del procedimento: la competenza dell’organo chiamato a deliberare, la presenza degli atti necessari, la coerenza della sequenza amministrativa e la corrispondenza tra il dispositivo della proposta e il contenuto del fascicolo.Il Segretario generale ha chiarito di non essere entrato nelle valutazioni di merito politico, nella legittimità sostanziale già coperta dai pareri tecnici o nei calcoli economico-finanziari di competenza del Ragioniere generale Bohuslav Basile.
All’interno di questo perimetro, l’esito è stato positivo. La competenza appartiene al Consiglio comunale, la Conferenza di Servizi decisoria si è conclusa favorevolmente, i pareri tecnici sono stati acquisiti e il dispositivo della proposta è stato ritenuto riconducibile agli atti presupposti.
“Non emergono, sulla proposta di deliberazione consiliare n. 626 del 28/07/2026, elementi sfavorevoli” - ha scritto Liotta.
Il parere favorevole, però, è stato accompagnato da condizioni, chiarimenti e suggerimenti destinati a incidere sul testo che il Consiglio sarà chiamato ad approvare.
TRE CONDIZIONI
Il primo punto riguarda l’asseverazione del Piano Economico-Finanziario. Nel fascicolo sono presenti due attestazioni datate 17 e 23 luglio, ma non risulterebbe un documento inequivocabilmente riferito all’ultima versione del PEF, quella trasmessa dal Palermo FC il 24 luglio dopo che la società ha assunto a proprio carico gli ulteriori 30 milioni inizialmente indicati come contributo pubblico da reperire.La società, attraverso una PEC del 27 luglio, ha spiegato che l’asseverazione del 17 luglio sarebbe stata predisposta in via cautelativa già considerando l’ipotesi della mancata copertura pubblica dei 30 milioni. Questa ricostruzione non è stata ritenuta sufficiente dal Ragioniere generale e il Segretario generale ha confermato il problema.
L’asseverazione dovrà essere acquisita prima della trattazione consiliare oppure inserita nella delibera come condizione di efficacia, da soddisfare comunque prima della sottoscrizione della convenzione.
La seconda condizione riguarda la correzione del prospetto delle coperture finanziarie. Il finanziamento senior dovrà essere indicato in 85,2 milioni e non in 73,9 milioni, mentre le risorse private dovranno essere corrette da 201,8 a 191,8 milioni.
Il Consiglio dovrà inoltre prendere atto della verifica sugli eventuali oneri di urbanizzazione. Se tali oneri risultassero dovuti, non compresi nel quadro economico e di importo significativo, sarebbe necessario inserirli nel PEF, aggiornare gli indicatori economici e acquisire una nuova asseverazione.
Il terzo passaggio riguarda la riformulazione degli articoli 6 e 9 della convenzione: controlli più frequenti sull’andamento economico dell’operazione e piena attribuzione al concessionario dei costi legati a calamità, allagamenti, terremoti, incendi, atti vandalici ed eventi catastrofali.
NESSUNO STOP
Pur evidenziando queste condizioni, Liotta ha escluso la necessità di interrompere l’iter. Emendamenti e clausole di efficacia potranno essere approvati durante la stessa seduta.“Le condizioni sono suscettibili di integrale soddisfacimento nel corso della medesima seduta consiliare, mediante emendamento e mediante inserimento nel dispositivo delle clausole di efficacia indicate, senza necessità di sospendere o rinviare il percorso deliberativo” - si legge nel parere.
È un passaggio importante nel momento in cui il confronto tra Comune e Palermo FC ha raggiunto il punto di massima tensione. Il club ha contestato le modifiche inserite nella versione finale della convenzione, sostenendo che il testo abbia stravolto gli accordi raggiunti con gli uffici e avvertendo che, senza un ritorno alla precedente impostazione, il progetto del nuovo stadio potrebbe fermarsi.
Il parere amministrativo non risolve la frattura con la società, ma chiarisce che dal punto di vista procedurale il Consiglio può proseguire e intervenire direttamente sull’atto.
ASSEVERAZIONE DECISIVA
Tra tutte le condizioni, quella relativa al PEF è stata indicata come la più delicata. Non si tratta di una raccomandazione lasciata alla valutazione politica dell’Aula, ma di un presupposto richiesto dalla legge per l’approvazione dell’intervento.Liotta ha spiegato che la questione non può essere superata con una dichiarazione del Consiglio o con una semplice presa d’atto delle spiegazioni fornite dal Palermo FC.
“La condizione concernente l’asseverazione del Piano economico-finanziario nella versione deliberata non è surrogabile mediante mera presa d’atto, trattandosi di presupposto legale del provvedimento approvativo e non di elemento rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione” - ha precisato il Segretario generale.
L’eventuale approvazione della delibera potrà quindi avvenire anche prima dell’acquisizione formale dell’asseverazione, ma in quel caso l’efficacia dell’atto e la sottoscrizione della convenzione dovranno essere espressamente subordinate alla consegna del documento corretto.
COSTI DA CHIARIRE
Il parere ha evidenziato anche una rilevante differenza tra gli importi complessivi dell’opera riportati nei diversi atti.Nella proposta di deliberazione il costo è indicato in 315.648.245,43 euro. Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi riporta invece un valore di 355.519.864,98 euro, mentre in sede di presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica era stato indicato un importo di 349.721.222,72 euro.
Le tre cifre dovranno essere riconciliate prima della sottoscrizione, spiegando la composizione degli importi e la base economica effettivamente assunta dal Consiglio.
Il problema non viene qualificato come ostativo, ma incide sulla necessità di rendere il provvedimento analitico e verificabile, soprattutto alla luce della durata novantennale della concessione e dell’entità del sostegno pubblico.
NOVANTA ANNI
Il Segretario generale ha ripreso anche i rilievi del Ragioniere sull’estensione della concessione. Secondo la simulazione contenuta nel parere contabile, applicando un WACC ricalcolato al 6,84%, il rendimento del progetto resterebbe superiore al costo del capitale anche riducendo la durata da 90 a 70 anni.Il PEF prevede inoltre distribuzioni nominali di utili superiori a 2,467 miliardi di euro, a fronte di un equity contabilmente rappresentato pari a 160,6 milioni.
Liotta ha quindi suggerito di motivare espressamente il rapporto tra la durata di 90 anni, il tempo necessario per recuperare l’investimento e la congrua remunerazione del capitale privato. La convenzione dovrebbe prevedere anche la possibilità di ridurre la durata residua qualora i risultati economici effettivi risultassero sensibilmente superiori a quelli stimati.
CONTROLLI RAFFORZATI
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda l’articolo 6. Il testo attuale prevede verifiche periodiche sul PEF, ma secondo Basile e Liotta la formulazione non sarebbe sufficientemente precisa rispetto a una concessione di durata eccezionale.La proposta è quella di introdurre controlli ogni cinque anni, confrontando ricavi, costi, margine operativo, flussi di cassa, investimenti e rendimento effettivo con le previsioni.
In caso di scostamenti positivi superiori al 20%, il Comune dovrebbe poter aumentare il canone, ridurre la compensazione residua, ricevere una quota dei maggiori ricavi, recuperare parte dei contributi pubblici oppure ridurre la durata della concessione.
La revisione non potrebbe invece determinare nuovi contributi pubblici, ulteriori compensazioni o proroghe a favore del concessionario.
CANONE DISALLINEATO
Un ulteriore problema riguarda la rivalutazione del canone. Il PEF applica un incremento dell’1% in occasione di ciascuna revisione quadriennale. Con questo sistema, la compensazione nominale di 72 milioni si esaurirebbe soltanto all’ottantunesimo anno e il Palermo inizierebbe a versare concretamente il canone dall’anno 82, per un importo complessivo residuo stimato in circa 8,3 milioni.L’articolo 5 della convenzione prevede invece una rivalutazione quadriennale basata sugli indici Istat per le locazioni non abitative, indicata nel documento al 2,9%.
Il PEF e la convenzione utilizzano quindi due criteri diversi per calcolare la stessa voce. Liotta ha chiesto di allinearli prima della sottoscrizione. In mancanza di una correzione, dovrebbe prevalere la clausola contenuta nella convenzione.
NAMING RIGHTS
Il parere ha affrontato anche la possibilità di affiancare uno sponsor alla denominazione dello stadio. L’articolo 10 consente al Palermo FC di anteporre o posporre il nome commerciale alla denominazione dell’impianto, prevedendo soltanto una comunicazione preventiva al Comune.Liotta ha suggerito di sostituire la semplice comunicazione con un gradimento preventivo dell’amministrazione, almeno per la modifica del nome dell’impianto. L’obiettivo è tutelare il decoro e la memoria civica, mantenendo sempre la denominazione “Renzo Barbera” in una posizione riconoscibile.
È uno dei punti sui quali le due versioni della convenzione avevano mostrato differenze significative, insieme alla durata, ai controlli, al recesso e alla gestione dei rischi economici.
ACCESSI E ANTIMAFIA
Per le ispezioni del Comune, il testo prevede normalmente un preavviso di 72 ore. Il Segretario generale ha proposto di mantenere questa regola ordinaria, introducendo però la possibilità di accesso immediato e senza preavviso in presenza di urgenze, pericoli per la pubblica incolumità o segnalazioni qualificate.Un’altra osservazione riguarda il cosiddetto step-in bancario, cioè la possibilità per le banche finanziatrici di fare subentrare un soggetto fiduciario in caso di crisi del concessionario, per completare l’opera o proseguire il rapporto.
Secondo Liotta, anche il soggetto fiduciario dovrebbe essere sottoposto alla verifica dei requisiti generali e agli accertamenti antimafia, con un’autorizzazione preventiva da parte del Comune.
TRASPARENZA E RECESSO
Il documento ha segnalato poi la necessità di rafforzare la trasparenza. La clausola attuale richiama l’esigenza di tutelare le informazioni commerciali, operative e strategiche del Palermo FC, ma non disciplina in modo altrettanto chiaro gli obblighi di pubblicazione connessi a una concessione di un bene pubblico sostenuta da risorse comunali e regionali.Liotta ha suggerito di affermare espressamente la prevalenza degli obblighi di trasparenza e accesso civico, limitando le eccezioni ai soli segreti commerciali documentati e motivati. Il Palermo dovrebbe inoltre trasmettere al Comune tutti i dati necessari per adempiere agli obblighi di pubblicazione.
In caso di recesso, la convenzione dovrebbe imporre alla società di riconsegnare lo stadio in condizioni di piena funzionalità, sicurezza ed efficienza manutentiva, garantendo la continuità di utilizzo dell’impianto da parte della città.
ERRORI NEL TESTO
Il controllo ha individuato anche numerosi refusi e rinvii interni errati. Nella convenzione viene citato il Codice dei contratti come decreto legislativo del 31 marzo 2022 anziché del 31 marzo 2023. Altri articoli rimandano a disposizioni sbagliate in materia di canone, polizze, penali, poteri sostitutivi e condizioni di riconsegna.È stato inoltre richiamato il decreto legislativo 38/2001 al posto del 38/2021, mentre alcuni importi del canone, pari a 333.427,83 e 352.865,82 euro, dovranno essere riconciliati spiegando il criterio di adeguamento.
Questi errori non incidono sul parere favorevole, ma dovranno essere corretti prima della firma per evitare future incertezze sull’applicazione delle garanzie, delle penali e delle clausole di risoluzione.
PALLA AL CONSIGLIO
Il quadro amministrativo è quindi definito. La proposta può essere trattata, emendata e approvata senza un nuovo arresto procedurale. Il Consiglio comunale dovrà però correggere i dati finanziari, chiarire gli oneri di urbanizzazione, decidere sulle modifiche agli articoli 6 e 9 e subordinare l’efficacia dell’operazione all’acquisizione dell’asseverazione corretta.Il parere di Liotta non ha cancellato lo scontro tra il Palermo FC e gli uffici comunali, esploso dopo l’ultimatum della società e la dura replica dei dirigenti, che hanno parlato di “pressioni indebite” sulla struttura amministrativa.
Ha però stabilito un punto fermo: sotto il profilo amministrativo la strada per il voto resta aperta. La possibilità di arrivare alla firma dipenderà adesso dalla capacità dell’Aula di trasformare condizioni, prescrizioni e rilievi in un testo giuridicamente coerente, economicamente verificabile e ancora accettabile per il Palermo FC.
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