serie b

SERIE B, IL GIUDICE SPORTIVO RIGETTA IL RICORSO DEL PALERMO. FROSINONE IN SERIE A

FROSINONE, ITALY - JUNE 16:  Raffaele Maiello of Frosinone celebrates after scoring the opening goal during the serie B playoff match final between Frosinone Calcio v US Citta di Palermo at Stadio Benito Stirpe on June 16, 2018 in Frosinone, Italy.  (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

La decisione è stata quella di confermare il risultato del campo

Mediagol0

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 giugno 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 17 giugno 2018-ore 11.47) con il quale la Soc. Palermo ha chiesto di: sanzionare la Soc. Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa; ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co 1.3 C.G.S. trattandosi di condotta gravemente antisportiva; in linea ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui la produzione delle immagini televisive non venisse considerata direttamente ammissibile, esaminare, ai sensi dell’art. 35 co. 1.3 del C.G.S., i filmati prodotti, al fine di valutare le condotte antisportive in esse evidenziate per violazione dell’art. 17 C.G.S.;

  • −  attesa la ritualità del reclamo;
  • −  acquisita la seguente documentazione: rapporto dell’Arbitro e del supplemento di rapporto; rapporto dei due Assistenti; rapporto dell’Arbitro Addizionale; rapporto del Quarto Ufficiale e relazione dei collaboratori della Procura federale;
  • −  letta, altresì, la memoria difensiva della Soc. Frosinone, trasmessa a mezzo pec in data 18 giugno 2018;
  • −  rilevato che non è ammissibile la richiesta di acquisizione di immagini televisive, atteso che non sono rappresentati fatti che non siano stati visti dall’Arbitro, per come richiesto dall’art. 35 C.G.S e che, comunque, le condotte lamentate non configurano nessuna delle ipotesi di condotte gravemente antisportive, per come tassativamente indicate nell’art. 35, co. 1.3 C.G.S. [leggasi: “1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano”];
  • −  ritenuto che la Soc. Palermo lamenta il verificarsi di più episodi che avrebbero influito sul regolare svolgimento della gara di ritorno della finale play-off di serie B “Frosinone- Palermo”, rappresentati: i) dal deliberato lancio di palloni in campo durante le azioni di giuoco dei calciatori della U.S. Città di Palermo da parte di tesserati del Frosinone; ii) dalla invasione di campo da parte dei tifosi della squadra ospitante e dalla mancata conclusione della partita; iii) da altri episodi arbitrali, che avrebbero gravemente compromesso il risultato finale della gara;
  • −  considerato che dalla documentazione acquisita (redatta dal Direttore di gara, dai suoi Assistenti, dal Quarto Ufficiale, dall’Arbitro Addizionale e dai collaboratori della Procura Federale), non può revocarsi in dubbio la slealtà, antisportività e scorrettezza della condotta - consistita nel reiterato lancio di palloni in campo verso la fine del secondo tempo della partita - posta in essere sia dai raccattapalle, sia da un tesserato e sia dai sostenitori del Frosinone, che è stata, comunque, censurata e sanzionata da questo Giudice con separato provvedimento;
  • −  considerato, tuttavia, che:i) con riferimento al deliberato lancio di palloni in campo durante le azioni di giuoco dei calciatori della U.S. Città di Palermo da parte di tesserati del Frosinone, fermo restando la censurabilità della condotta dei raccattapalle, del tesserato e dei sostenitori del Frosinone per come sopra rilevato, nel contempo, detta condotta non può essere sanzionata così come richiesto dalla Società reclamante dal momento che manca la benché minima connessione causa ed effetto tra le condotte denunciate e l’asserito irregolare svolgimento della gara, trattandosi di fatti che, sia pure avvenuti in un contesto di un’azione di attacco del Palermo, non è possibile ricondurre ad una chiara possibilità di segnatura, tant’è che nell’un caso il Direttore di gara ha ripreso il giuoco in una zona di campo distante dall’area di rigore del Frosinone e nell’altro caso addirittura non interrompeva il giuoco poiché il pallone giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con l’azione di gioco in corso, per come emerge dal supplemento richiesto all’Arbitro da questo Giudice e inviato via e-mail in data odierna alle ore 15.39: “in occasione del primo lancio di tre palloni all’interno del terreno di gioco, non appena ho ricevuto via auricolare la segnalazione dei miei assistenti, ho provveduto ad interrompere l’azione con il pallone in possesso del Palermo in prossimità della linea laterale occupata dall’assistente arbitrale n. 2 a circa 20 metri dal centrocampo. Riprendevo pertanto il gioco da tale punto.
  • In merito al successivo lancio di un altro pallone dal settore occupato dai tifosi del Frosinone, preciso che non ho provveduto ad interrompere il gioco in quanto lo stesso giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con lo sviluppo dell’azione di attacco del Palermo che si concludeva con la fuoriuscita del pallone dalla linea di porta avversaria.”;

    ii) con riferimento all’invasione di campo da parte dei tifosi della squadra ospitante e alla mancata conclusione della gara, dall’esame della documentazione acquisita emerge che l’invasione dei tifosi è avvenuta a gara conclusa, per come attestato e refertato dallo stesso direttore di gara, il quale, nel proprio supplemento di rapporto, ha evidenziato che: “al termine della gara dopo il triplice fischio io e i componenti della mia sistina venivamo costretti a raggiungere di corsa gli spogliatoi in quanto si riversavano all’interno del terreno di gioco centinaia di tifosi locali, i quali erano intenti a festeggiare”;

    iii) con riferimento ad altri episodi arbitrali che avrebbero gravemente compromesso il risultato finale della partita, si tratta di fatti valutati dal Direttore di gara poiché investono decisioni di natura tecnica (o disciplinare) adottate in campo dall’Arbitro e/o devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 3, del C.G.S.;

  • −  rilevato che alcuna rilevanza può ascriversi al precedente giurisprudenziale richiamato dalla Soc. Palermo, sia perché afferente a differenti condotte dei raccattapalle (nel caso concreto il comportamento antisportivo dei raccattapalle era durato per quasi tutto il secondo tempo della partita ed era consistito oltre che nel lancio di palloni in campo, anche in continue perdite di tempo), sia perché successivamente riformato con provvedimento del 18 dicembre 2015 (C.U. n.116/CSA) della Corte Sportiva d’Appello;
  • −  considerato, pertanto, che i fatti accaduti nel corso della gara non configurano violazioni tali da determinare la perdita della gara per 0-3, la non omologazione e/o l’annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara, rigetta il reclamo della Soc. Palermo.
  • Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
  • P.Q.M.