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Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 15 squalificati, 5 club multati

vibonese

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C dopo le gare disputate nell'undicesima giornata di Lega Pro 2021-2022

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Al termine dell'undicesima giornata di Serie C, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a seguito dell'ultimo turno del campionato di Lega Pro 2021-2022. Squalificato Francesco Golfo della Vibonese, per aver rivolto frasi ingiuriose al IV ufficiale dopo essere stato sostituito in occasione della sfida contro il Palermo. Terza infrazione, invece, per Lancini e Luperini. 

Ecco l'elenco completo delle decisioni deliberate quest'oggi dal Giudice Sportivo di Serie C.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA' AMMENDA € 4.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

DIRIGENTI ESPULSI

LUCCHESE per avere i suoi raccattapalle, dal 75° minuto in poi e per 4 o 5 volte, ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c.).

FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante tutta la durata della gara e in particolar modo nel corso del 2° tempo, ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria e tenendo un comportamento ostruzionistico.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c.).

FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° del 2°tempo, all’interno del recinto di gioco un cilindro di cartone rigido di circa 10 cm che cadeva molto vicino ad uno steward posizionato a bordo campo, senza tuttavia causare danni a persone o a cose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non sono stati provocati danni a persone o cose (r. proc. fed).

AVELLINO per avere i suoi sostenitori intonato:

1. al 36' e al 44' del 2° tempo e ripetutamente, cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario;

2. al 24' del 1° tempo un coro oltraggioso contro i tifosi avversari comportante anche offesa per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c., r.proc. fed.).

ANCONA MATELICA per avere i suoi sostenitori intonato, all'81° minuto e ripetutamente, cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 NOVEMBRE 2021

MARIANI FABIO (RENATE)

90/207

per avere, al 48° del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, effettuava gesti plateali e pronunciava parole irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2021

VILLANI FELICIANO (CATANZARO)

per avere, al termine della gara nel rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti gravemente offensivi e rientrando negli spogliatoi con atteggiamento spavaldo e irriguardoso.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si avvicinava allo stesso per protestare gesticolando ed urlando contro il suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

VECCHI STEFANO (FERALPISALO’)

per avere, al 38' del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una decisione tecnica di questi, in segno di protesta alzava le braccia e urlava frasi di contestazione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 AMMENDA

BARBERIO VITO (AVELLINO)

per aver preso posto sulla panchina aggiuntiva per tutta la durata del primo tempo senza essere inserito in distinta gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

AMMENDA € 1.000

GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE)

per avere tenuto, al rientro delle squadre in campo, una condotta non corretta fumando una sigaretta nell'area spogliatoi e nel tunnel che conduce al campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

90/208

AMMONIZIONE (II INFR)

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE MALGRATI ANDREA

AMMONIZIONE (I INFR)

GINESTRA CIRO BARESI ALESSIO RIOLFO GIANCARLO PAGLIUCA GUIDO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

(VITERBESE) (LECCO)

(FIDELIS ANDRIA) (REGGIANA) (FERMANA) (LUCCHESE)

UDOH KING PAUL AKPAN

per avere tenuto, al 26° del primo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo lo colpiva a gioco fermo da terra con un calcio alla zona addominale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario (r.IV uff, supplemento r. IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GOLFO FRANCESCO (VIBONESE)

dopo essere stato sostituito, mentre usciva dal terreno di gioco, pronunciava al IV ufficiale frasi ingiuriose rivolte nei confronti della quaterna arbitrale (r.IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

MILILLO ALESSIO (MANTOVA)

BIANCHI EDOARDO (PAGANESE)

MORA CHRISTIAN (SIENA)

URSO OLIVER (VITERBESE)

LUPPI DAVIDE (FERALPISALO’)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMBATARO EYOB (LECCO) per aver pronunciato un’espressione blasfema nel corso del 1° tempo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)

VITALUCCI HIDE (PERGOLETTESE) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 2° minuto di recupero del 2° tempo in occasione di una sostituzione mentre si accingeva ad entrare in campo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.) 90/210

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GASPERI MATTEO (ANCONA MATELICA)

MARZORATI LINO (LECCO)

BENVENGA ALEX (FIDELIS ANDRIA)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

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