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Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Finotto e Falzerano

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Finotto e Falzerano

Tutte le decisioni del Giudice Sportivo a margine della tredicesima giornata del campionato di Serie B

Mediagol7

Sono nove i calciatori fermati dal Giudice Sportivo Emilio Battaglia a margine della tredicesima giornata del campionato di Serie BKT.

In particolare, il centrocampista del Venezia Marcello Falzerano e l'attaccante del Cittadella Mattia Finotto sono stati squalificati per ben tre giornate, mentre il centravanti del Padova Alessandro Capello salterà due turni.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

"DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 novembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gare del 23-24-25-26 novembre 2018 – Tredicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. VENEZIA – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo, premesso che al 22° del primo tempo il calciatore Falzerano Marcello (Soc. Venezia) veniva espulso “avendo dopo aver commesso un fallo di gioco pestato in modo violento l’avversario affondando i tacchetti nella zona dell’adduttore quasi all’altezza dei genitali”;

visto che la Soc. Venezia, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle ore 12.37 del 26 novembre 2018, rituale e tempestiva richiesta ex art. 35 comma 1.3 CGS allegando filmati diretti a documentare l’estraneità del Falzerano al fatto di condotta violenta sanzionato dall’Arbitro, sostenendo che l’espulsione diretta del calciatore Falzerano sarebbe stata determinata dalla evidente simulazione del calciatore Sandro Tonali;

ritenuta la ritualità dell’istanza ai sensi dell’art.35, comma 1.3, nonché la piena garanzia tecnica e documentale delle allegate riprese televisive; considerato che, tuttavia, tali immagini non documentano in maniera inequivocabile che, nella circostanza in causa, né il calciatore Tonali abbia posto in essere una condotta evidentemente simulatoria tale da determinare l’espulsione dell’avversario, né che il calciatore Falzerano non abbia posto in essere la condotta violenta nei confronti dell’avversario, per come refertato dall’Arbitro;

P.Q.M. respinge l’istanza ex art. 35 comma 1.3 CGS presentata della Soc. Venezia.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Benevento, Lecce, Livorno e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FALZERANO Marcello (Venezia): per avere, al 22° del primo tempo, calpestato violentemente con i tacchetti la coscia di un calciatore avversario.

FINOTTO Mattia (Cittadella): per avere, al 39° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CAPELLO Alessandro (Padova): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGNELLI Cristian Antonio (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

D'ELIA Salvatore (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FALASCO Nicola (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MANIERO Riccardo (Cosenza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARTELLA Bruno (Crotone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".