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Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Bellusci e Terzi salteranno Palermo-Spezia

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Bellusci e Terzi salteranno Palermo-Spezia

Tutte le decisioni del Giudice Sportivo a margine della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: stop di un turno per il difensore del Palermo

Mediagol7

Sono quindici i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo a margine della trentacinquesima giornata del campionato di Serie BKT.

In particolare, il difensore del Palermo Giuseppe Bellusci è stato squalificato per una giornata. Il numero 2 rosanero, dunque, salterà la sfida contro lo Spezia, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Chi non partirà alla volta della Sicilia è anche il capitano dello Spezia Claudio Terzi.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

"B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia, Foggia e Lecce hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva: per avere, al termine della gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale al quale rivolgeva espressioni ingiuriose.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

LOMBARDI Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SABELLI Stefano (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGNELLI Cristian Antonio (Foggia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

CARRARO Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTROVILLI Gaetano (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DJURIC Milan (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GONNELLI Lorenzo (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LEE Seungwod (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEMUSHAJ Ledian (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

d) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BINI Alessandro (Livorno): per avere, al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, assunto un atteggiamento polemico nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva un'espressione irriguardosa".