I play-out si giocheranno.
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Serie B, il TAR respinge il ricorso del Venezia: i playout si giocano. I dettagli
Il TAR del Lazio ha decretato che i playout tra Salernitana e Venezia si giocheranno il 5 e 9 giugno
Il Venezia aveva nei giorni scorsi inoltrato ricorso per chiedere il blocco degli spareggi salvezza, ma questa mattina il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto tale richiesta. Come si legge nel decreto, infatti, “allo stato non si ravvisano le ragioni di estrema gravità ed urgenza
per la concessione della misura cautelare monocratica”. L’interesse preminente è che il campionato di Serie B si concluda nei tempi stabiliti così da consentire alle squadre coinvolte di programmare la stagione 2019/20. Il doppio confronto tra la Salernitana e i lagunari andrà in scena il 5 e 9 giugno, rispettivamente all’Arechi e al Penzo, come decretato lo scorso 30 maggio dal Collegio Federale a seguito della modifica della classifica di serie cadetta per la penalizzazione di venti punti attribuita al Palermo per gravi irregolarità amministrative. La trattazione collegiale del ricorso in Camera di Consiglio è stata fissata in data 11 giugno.
Di seguito il comunicato integrale.
”Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 6607 del 2019, proposto da Società Venezia Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Luca Spaziani, Gianmaria Daminato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
nei confronti
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Viglione nel cui studio in Roma, Lung. dei Mellini n. 17 è domiciliata;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Us Salernitana 1919 S.r.l.,
Foggia Calcio S.r.l. , in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Catricalà,, Luigi Fischetti e Fabio Baglivo domiciliati presso lo studio dell’avv. Catricalà, indirizzo PEC registri;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
anche ex art. 56 c.p.a.,
– del Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019, comunicato alla ricorrente in pari data, del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale, preso atto del C.U. FIGC n. 108/CFA – Sezioni Unite del 29 maggio 2019 e a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 161 del 15 maggio 2019, ha reso pubblica la nuova classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 nonché, visto il Consiglio Federate tenutosi in data 30 maggio 2019, ha comunicato il calendario delle gare di andata e ritorno di play out;
– nonché di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, tra cui, ove occorrer possa:
– il Comunicato Ufficiale n. 167 del 27 maggio 2019 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale si è determinato lo svolgimento delle gare valide per i playout e, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte di organi della Giustizia Federale, rimesso al Consiglio Direttivo ogni ulteriore provvedimento consequenziale;
– il parere n. 3 del 2019, prot. n. 409/19, del collegio di Garanzia Sez. Consultiva del CONI;
– il verbale, se esistente, del Consiglio Federale citato nel Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019 del Presidente della LNPB.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione della Lega di serie B, della F.I.G.C e di Foggia Calcio s.r.l.;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Considerato che, in disparte l’eccezione di difetto di giurisdizione che sarà adeguatamente apprezzata nella sede collegiale, allo stato non si ravvisano le ragioni di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 del c.p.a.”.
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