Nessuna multa, invece, per il Palermo dopo i petardi dei tifosi rosanero a Como

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Archiviata la trentacinquesima giornata del campionato cadetto, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Di seguito la nota ufficiale diramata dalla Lega Serie B:

"Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitoridelle Società Ascoli, Benevento, Brescia, Cagliari, Como, Frosinone, Palermo e Pisa hanno, inviolazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo edutilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogenie bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente lecircostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Societàdi cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori".

Coppa Italia Serie C

E per quanto riguarda i calciatori che hanno rimediato una squalifica:

"Tre giornate di squalifica per Thiago Cionek della Reggina per aver colpito al volto un avversario con una manata. Due giornate invece a Salim Diakite della Ternana per aver rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara. Una giornata invece per Elias Cobbaut (Parma), Giuseppe Di Serio (Perugia), Matteo Arena (SPAL), Eric Botteghin (Ascoli), Alberto Dossena e Marko Rog (Cagliari), Kamil Glik (Benevento), Vittorio Parigini (Como) e Michael Svoboda (Venezia)".

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Per quanto riguarda gli allenatori:

"SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 GILARDINO Alberto (Genoa): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal un Assistente e dal Quarto Ufficiale. SQUALIFICA

PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 BISOLI Pier Paolo (Sudtirol): per avere, al 48° del secondo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento all'uscita dal terreno di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente e dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INZAGHI Filippo (Reggina): per avere, al 42° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara, un'espressione ingiuriosa".

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