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Palermo Calcio, deferiti il club rosanero e Maurizio Zamparini

Palermo Calcio, deferiti il club rosanero e Maurizio Zamparini

La Procura Federale ha deferito il Palermo Calcio, insieme a Maurizio Zamparini, Giovanni Giammarva e Anastasio Moroni, per responsabilità diretta e oggettiva a causa di gravi irregolarità gestionali

Mediagol22

La Procura Federale ha deferito il Palermo Calcio.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha infatti deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il club di Viale del Fante e l'ex patron Maurizio Zamparini per responsabilità diretta e oggettiva in merito a gravi irregolarità gestionali. Le indagini condotte fanno riferimento ai bilanci della società rosanero relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché alle operazioni Mepal e Alyssa. Inoltre, anche Giovanni Giammarva Anastasio Moroni, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e presidente del collegio sindacale, sono stati deferiti. Tale decisione del Tribunale Federale potrebbe avere serie ripercussioni per la squadra allenata da mister Delio Rossi, attualmente in piena corsa per la promozione diretta in Serie A.

Di seguito il testo integrale dell'atto di deferimento.

"Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare:

• ZAMPARINI Maurizio, all’epoca dei fatti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A.;

• MOROSI Anastasio, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della società U.S. Città di Palermo S.p.A., autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore dell’azienda, conferita nella società MEPAL s.r.l:

1) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1 del Codice

della Giustizia Sportiva e dell’art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e della disposizione di cui all’art. 2621 c. c., per avere più precisamente: al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale, anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all’art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2014, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

a) nella voce dello stato patrimoniale “Partecipazioni in imprese controllate”, riportavano un valore della partecipazione in MEPAL s.r.l. di 18.053.664,00 euro, a fronte di un valore effettivo di 12.509.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 5.544.644,00 euro;

b) iscrivevano nello stato patrimoniale una “riserva straordinaria” da conferimento pari a 25.150.190,71 euro, sopravvalutata per 5.544.644,00 euro; così riportando un patrimonio netto della società pari a 10.966.847,00 euro, superiore di 5.544.644,00 rispetto a quello reale.

1B) la società U.S. CITTÀ DI PALERMO, ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da ZAMPARINI Maurizioe, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da MOROSI Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede.

2) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice

della Giustizia Sportiva e dell’art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e della disposizione di cui all’art. 2621 c. c., per avere più precisamente: al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale, anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all’art. 2446 c.c, esposto nel bilancio al 30.6.2015, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

a) nella voce dello stato patrimoniale “Partecipazioni in imprese controllate”, riportavano un valore della partecipazione nella MEPAL s.r.l. pari a 18.053.664,00 euro a fronte di un valore effettivo di 14.156.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 3.897.664,00 euro;

b) iscrivevano nello stato patrimoniale “crediti per imposte anticipate” per un valore pari a 5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile OIC 25, stante l’impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che “la società ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate poiché esiste la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile. (…) Sulla base dei redditi imponibili previsti nei prossimi esercizi la società considera prudente non procedere all’iscrizione di ulteriori crediti per imposte anticipate” così riportando un patrimonio netto pari a euro 10.966.847,00 superiore di 9.937.664,00 euro rispetto a quello reale, pari a soli 135.712,00 euro.

2B) la società U.S. CITTÀ DI PALERMO, ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da ZAMPARINI Maurizio e, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da MOROSI Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede.

3) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva e dell’art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e della disposizione di cui all’art. 2621 c. c., per avere, in concorso con B.A., soggetto non tesserato, quale procuratore speciale della venditrice U.S. Città di Palermo S.p.A. intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella MEPAL s.r.l., in favore della ALYSSA s.a.: al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale, anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all’art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2016, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

a) ricomprendevano, alla voce “crediti verso altri” dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della ALYSSA s.a. (società, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società MEPAL s.r.l., come da contratto del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all’effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

b) iscrivevano nello stato patrimoniale “crediti per imposte anticipate” per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l’impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che “le attività per imposte anticipate sono state comunque mantenute perché esiste la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile”;

c) iscrivevano nello stato patrimoniale “crediti tributari” per un valore pari a 3.063.115,00 euro, inesistenti; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo pari a 11.659.475,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo pari a 36.328.492,00 euro.

3B) la società U.S. CITTÀ DI PALERMO, ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da ZAMPARINI Maurizioe, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da MOROSI Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede.

4) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice

della Giustizia Sportiva e dell’art.84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e della disposizione di cui all’art. 2621 c. c., per avere più precisamente, in concorso con B. A., quale procuratore speciale della venditrice U.S. Città di Palermo S.p.A. intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella MEPAL s.r.l., in favore della ALYSSA s.a.: al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale, anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all’art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2017, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

a) ricomprendevano, alla voce “crediti verso altri” dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della lussemburghese ALYSSA s.a., quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società MEPAL s.r.l., come da contratto di cessione del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicava un credito non corrispondente all’effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

b) nella Nota Integrativa al bilancio dichiaravano che il credito di Euro 40.000.000 verso Alyssa SA per la cessione dello controllata Mepal s.r.l, avvenuta in dota 30/06/2016 il cui incasso, inizialmente previsto in 3 rate, è stato rideterminato in 2 tranches di pari importo, la prima entro il 31/05/2018 e la seconda entro il 30/06/2019. A fronte di tale credito, la società GASDA SpA, che detiene una partecipazione nella società U.S. Città di Palermo S.p.A. e in Alyssa SA, ha rilasciato una fideiussione rendendosi irrevocabilmente garante direttamente e a prima richiesta per l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alyssa SA;

c) iscrivevano nello stato patrimoniale crediti per “imposte anticipate” per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l’impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo per 15.674.204,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo per 35.527.849,00 euro.

4B) la società U.S. CITTÀ DI PALERMO, ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da ZAMPARINI Maurizio e, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da MOROSI Anastasio e B.A., quest’ultimo soggetto non tesserato, condotte tutte descritte nel capo che precede.

• ZAMPARINI Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A.

5) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all’art.8, comma 4 C.G.S. e all’art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e della disposizione di cui all’art.2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A., esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche, al fine di ostacolarne l’esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

a) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2015/2016, nel periodo dal 18.11.2014 al 25.6.2015, inviava il bilancio al 30.6.2014 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti;

b) al fine di ottenere la ammissione al campionato di serie A 2016/2017, nel periodo dal 16.11.2015 al 28.6.2016, inviava il bilancio al 30.6.2015 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti ai vero di cui ai capi precedenti;

c) al fine di ottenere la ammissione al campionato di Serie B 2017/2018, nel periodo dal 18.11.2016 al 23.6.2017, inviava il bilancio al 30.6.2016 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti; e altresì occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l’iscrizione ai campionati di calcio).

5B) la società U.S. CITTÀ DI PALERMO, ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da ZAMPARINI Maurizio, condotte tutte descritte nel capo che precede.

• ZAMPARINI Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U. S. Città di Palermo S.p.A.;

• MOROSI Anastasio, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della società U. S. Città di Palermo S.p.A. e, quale consulente contabile autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore dell’azienda, conferita nella MEPAL s.r.l.,

6) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell’art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e della disposizione di cui all’art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere, in concorso tra loro e, più precisamente, Maurizio ZAMPARINI nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e MOROSI Anastasio, quale Presidente del Collegio Sindacale della società U.S. Città di Palermo e consulente contabile nonché autore del contenuto delle missive inviate, comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare:

a) in risposta alle richieste della CO.VI.SO.C. in ordine all’effettiva consistenza del credito della U.S. Città di Palermo S.p.A. verso ALYSSA s.a., riportato nei bilanci al 30.6.2016

e 30.6.2017 e alle tempistiche dell’incasso dello stesso:

– con comunicazione del 30.1.2017, dichiaravano che la ALYSSA s.a. faceva parte di un gruppo finanziario con programmi di finanziamento anche in ambito sportivo, omettendo di evidenziare che tale società è controllata da Zamparini Maurizio;

– con comunicazione del 3.5.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo di dubitare che il credito di 40.000.000,00 venisse riscosso;

– con comunicazione del 21.7.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo per ritenere che il credito non venisse realizzato per intero, che sarebbe stato comunque pagato al 31.10.2017 come da proroga stabilita dalle parti in considerazione delle trattative per la cessione sia delle quote della società calcistica che della MEPAL s.r.l.;

– con comunicazione del 3.8.2017, dichiaravano che entro il 31.10.2017 sarebbe stata incassata la prima rata del valore di 13.333.333,00 euro e che altre due rate sarebbero state pagate il 30.6.2018 e il 30.6.2019, come da ulteriore proroga stabilita fra le parti;

– con comunicazione del 29.11.2017, dichiaravano che il pegno sulle quote della MEPAL s.r.l. a fronte dell’inadempimento della ALYSSA s.a. non era stato eseguito in quanto era stata ottenuta fideiussione da parte della GASDA s.p.a;

b) con riguardo alla voce “imposte anticipate” riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che il credito era stato rilevato poiché esisteva la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi futuri, di un reddito imponibile alla luce dell’assenza di preoccupazioni circa la continuità aziendale;

c) con riguardo alla voce “crediti tributari” riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che le cartelle esattoriali dovessero essere sgravate e che avrebbero presentato istanza di cosiddetta “rottamazione”; altresì occultavano la sussistenza di una situazione di perdita di capitale rilevante ex art. 2447 cc (che avrebbe impedito 1’iscrizione al campionato di serie B 2017/2018) e occultavano il bilancio al 30.6.2017 ritardandone appositamente l’approvazione per sottrarlo alla ispezione della CO.VI.SO.C. del 24.10.2017.

6B) la società U.S. CITTÀ DI PALERMO, ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da ZAMPARINI Maurizio e, ai sensi dell’art.4,

comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da MOROSI Anastasio, condotte tutte descritte nel capo che precede.

• GIAMMARVA Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Città di Palermo s.p.a;

• ZAMPARINI Maurizio, all’epoca dei fatti Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A.;

7) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell’art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e della disposizione di cui all’art. 2638, commi I e II, c.c, per avere, in concorso fra loro e, più precisamente, GIAMMARVA Giovanni in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e ZAMPARINI Maurizio quale componente dello stesso Consiglio, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche, al fine di ostacolarne l’esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

a) in data 27 febbraio 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano all’approvazione di uno Stato Patrimoniale riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante alla voce “attività immobilizzate”, il credito inesistente di 40 milioni di euro della U.S. Città di Palermo S.p.A. nei confronti della ALYSSA s.a.;

b) in data 27 marzo 2018, riuniti in assemblea di Consiglio di amministrazione, procedevano all’approvazione della Relazione semestrale sull’andamento della gestione al 31.12.2017, riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante: nello “stato patrimoniale attivo”: un credito inesistente di 40 milioni di euro della U.S. Città di Palermo S.p.A. nei confronti della ALYSSA s.a. e un credito per imposte anticipate pari a 5.297.213 euro, falso perché appostato in violazione del principio contabile OIC 25, stante 1’impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;

c) nelle date del 29 e del 31 marzo 2018, inviavano alla CO.VI.SO.C. la documentazione di cui ai punti precedenti insieme a un prospetto sull’indicatore di liquidità e a un altro  prospetto sul rapporto patrimonio netto contabile-attivo patrimoniale, anche questi non corrispondenti al vero perché basati sul predetto credito da 40 milioni di euro. E, altresì, occultavano una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l’iscrizione ai campionati di calcio).

7B) la società U.S. CITTÀ DI PALERMO S.p.A., ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti posti da GIAMMARVA Giovanni e, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da ZAMPARINI Maurizio, condotte tutte descritte nel capo che precede".

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