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Figc: inibizione e multa per Maurizio Zamparini e il Palermo, le motivazioni

Figc: inibizione e multa per Maurizio Zamparini e il Palermo, le motivazioni

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha disposto le seguenti sanzioni. Ecco il comunicato ufficiale.

Mediagol40

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha disposto nei confronti del presidente del Palermo e della società rosanero l’applicazione delle seguenti sanzioni.

- inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) a carico del Sig. Maurizio Zamparini;

- ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) a carico della Società US Città di Palermo Spa;

Il provvedimento arriva pochi mesi dopo quelle frasi pronunciate dal numero uno del club di viale del Fante su Gianni Infantino, neo-presidente della FIFA.

Parole per cui già il patron friulano era stato deferito lo scorso 23 marzo (qui i dettagli)

Di seguito il testo del comunicato ufficiale.

"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall’Avv. Luca Giraldi Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta Segretario con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 28 aprile 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO Spa - (nota n. 10042/821 pf15-16

SP/SS/us del 23.3.2016). Con provvedimento del 23.3.2016 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare - il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della US Città Di Palermo Spa, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rilasciate su diversi siti network e apparse on line in data 29.2.2016/1.3.2016, offeso e leso gravemente la reputazione e l’onorabilità del Presidente Gianni Infantino, palesemente insinuando che l'elezione dello stesso al vertice della F.I.F.A. sia stata frutto di illecito mercimonio di voti ed al contempo affermando che il massimo organismo di Giustizia Sportiva a livello Internazionale, il TAS di Losanna, sia composto da lestofanti che estorcono milioni e milioni e si spartiscono il bottino.

- la Società US Città Di Palermo Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente del C.d.A. e legale rappresentante Sig. Maurizio Zamparini;

Il patteggiamento

In data 28 aprile 2016, prima dell'apertura del dibattimento, il rappresentante della Procura Federale ha sottoposto all'esame del Tribunale gli accordi raggiunti ai sensi dell'art. 23 CGS con l'incolpato Maurizio Zamparini e con la Società US Città di Palermo Spa, nei seguenti termini: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Maurizio Zamparini, sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) e ammenda di € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti) ed € 18.000,00 (Euro diciottomila/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell’ammenda di € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 18.000,00 (Euro diciottomila/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore

generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) a carico del Sig. Maurizio Zamparini;

- ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) a carico della Società US Città di Palermo Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Aggiornamento: respinto il ricorso al Tar, solo gli abbonati al Barbera (clicca qui per la notizia)