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Bari-Palermo, lancio di oggetti tra tifosi al ‘San Nicola’: entrambi i club multati

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Bari e Palermo sono state multate per una somma complessiva di 2.500 euro per lanci di oggetti tra tifosi in occasione dell'ultima gara di campionato disputatasi al 'San Nicola'

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Il Giudice sportivo della Lega Pro ha multato Bari Palermo per il lancio di oggetti tra i tifosi presenti sugli spalti in occasione dell'ultimo match della stagione regolare disputato al 'San Nicola'. Il club rosanero ha subito un'ammenda di 2.000 euro, mentre a carico del Bari una multa di 500 euro. Nel dettaglio, ecco le note del Giudice sportivo, che parla di esplosioni e lanci di fumogeni e oggetti provenienti dal settore dei sostenitori rosanero, con i tifosi biancorossi che hanno poi risposto con atti simili a fine gara.

Di seguito l'estratto del comunicato federale.

PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 - nell’avere fatto esplodere, al 27 °minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità all’interno del settore loro riservato; 2- nell’avere lanciato un fumogeno all’interno del recinto di gioco, danneggiando due teloni in PVC utilizzati per la protezione dei pannelli pubblicitari ed i cavi elettrici utilizzati per l’alimentazione dei pannelli suddetti; 3 - nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Bari posizionati nella Tribuna Est superiore. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. obbligo risarcimento danni se richiesto).

BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Palermo posizionati nel settore loro riservato, in risposta ad un lancio di oggetti effettuato da questi ultimi. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità (anche cronologiche) dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, (r. proc. fed.).