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SERIE C

Palermo, espulsione Perrotta: le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C

Palermo

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C, al termine delle gare disputate durante la decima giornata del campionato di Lega Pro 2021-2022

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Al termine della decima giornata di Serie C, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a seguito dell'ultimo turno del campionato di Lega Pro 2021-2022. Squalifica per il centrocampista del Palermo,Marco Perrotta, a seguito dell'espulsione rimediata nel corso della vittoria interna contro la Virtus Francavilla. L'ex Bari, dovrà dunque saltare il match contro la Vibonese, in programma domenica 24 ottobre alle ore 14:30. Inibizione invece per il Direttore Sportivo dei rosanero, Renzo Castagnini. Ecco l'elenco completo delle decisioni deliberate quest'oggi dal Giudice Sportivo di Serie C.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.

Silvano Torrini, nella seduta del 21 ottobre 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2021

CASTAGNINI RENZO (PALERMO)

1. per avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della

squadra avversaria, rendendo necessario l'intervento dei dirigenti delle due Società al fine di

separarli.

2. per essersi introdotto all’interno dell’area spogliatoi senza essere legittimato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità

complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERROTTA MARCO (PALERMO)

Per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo durante

un’azione di gioco con i tacchetti all'altezza della coscia destra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non

risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte e, dall’altra, le modalità del colpo inferto

e la sua intrinseca pericolosità.

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