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La sentenza

Calcio Catania: il Tribunale rinvia la decisione sul fallimento. La nuova data

Catania

La decisione presa dal Tribunale di Catania circa l'istanza di fallimento che verte sul club rossoblu

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Dopo l'udienza pre fallimentare concernente le sorti del Calcio Catania tenutasi il 16 novembre, il Tribunale deciderà se accogliere o meno l'istanza di fallimento avanzata dalla Procura il prossimo 21 dicembre.

Di seguito, il dispositivo della sentenza.

"Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.Mariano Sciacca

Dott. Fabio Letterio Ciraolo Dott. Lucia De Bernardin ha emesso il seguente

DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g. 408/2021

Presidente Giudice rel. Giudice

PROMOSSO DA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA, in persona del Sostituto

Procuratore dott. Fabio Regolo;

CONTRO

CALCIO CATANIA S.P.A., con sede in Catania, via Etnea 221 (C.F. 80002570879), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Giuseppe Augello;

RESISTENTE

Vista l’istanza per la dichiarazione di fallimento di CALCIO CATANIA S.P.A., depositata dalla Procura della Repubblica in sede;

ISTANTE

visto il verbale dell’udienza del 16/11/2021;

ritenuto che occorre disporre consulenza tecnica d’ufficio;

ritenuto che, sulla base della documentazione in atti e di quella suscettibile di acquisizione

presso le parti e pubblici uffici e registri, occorre individuare all’attualità:

1) i beni, anche immateriali, e i rapporti strumentali all’esercizio dell’impresa (anche sportiva) che possano ricomprendersi in essa consentendone la relativa sostenibilità economica e finanziaria;

2) i “debiti sportivi” e rispettivi titoli (anche contrattuali), con specifica distintizione tra rapporti cessati e quelli ancora in essere;

3) le posizioni giuridiche attive e passive (e il relativo valore) ricollegabili, secondo la nozione di cui al punto 1), ai rapporti giuridici ancora in essere;

4) sulla base di quanto accertato ai precedenti punti, i flussi di cassa previsionali derivanti dai rapporti giuridici in corso secondo criteri prudenziali e la determinazione dei costi (pur sempre previsionali) proporzionata all’attività di impresa caratteristica per come individuata al punto 1), con la specificazione se quest’ultima possa dirsi sostenibile o addirittura idonea a produrre utile destinato all’estinzione dei “debiti sportivi”;

5) il valore del detto complesso aziendale anche tenuto conto delle valutazioni traibili dagli accertamenti di cui ai punti precedenti e da ogni ulteriore elemento ritenuto utile allo scopo;

6) gli ulteriori debiti, non connessi e necessari alla predett aattività di impresa caratteristica, e rispettivi titoli (anche contrattuali), con specifica distinzione tra rapporti cessati e quelli ancora in essere, nonché i flussi di cassa previsionali derivanti dai rapporti giuridici in corso secondo criteri prudenziali;

ritenuto che va fissata nuova udienza per la comparizione delle parti innanzi al Giudice 2 Relatore;

Così deciso in Catania, il 18/11/2021

P.Q.M.

Dispone consulenza tecnica d’ufficio.

Nomina, allo scopo, i dott.ri Saverio Mancinelli, con studio in Pescara, Daniela D’Arrigo con studio in Catania ed Enrico Maria Giucastro, con studio in Catania.

Assegna ai predetti termine per il deposito dell’elaborato scritto, che a quel momento provvederanno ad asseverare con il giuramento di rito, sino al 20/12/2021.

Fissa per la comparizione dell’istante e del debitore resistente l’udienza del 21/12/2021, ore 9,00, che avrà luogo nell’ufficio del Giudice Relatore, presso la sezione fallimentare del Tribunale di Catania, sita in questa piazza Verga al terzo piano del Palazzo di Giustizia.

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca".

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