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Serie B e Lega Pro: penalizzazione per Benevento e Catania, il comunicato ufficiale

Serie B e Lega Pro: penalizzazione per Benevento e Catania, il comunicato ufficiale

La decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: un punto di penalizzazione inflitto a Benevento, Catania e non solo.

Mediagol40

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 1 punto di penalizzazione al Benevento (Serie B) e a Catania e Melfi (Lega Pro) per alcune violazioni CO.VI.SO.C.

Di seguito il comunicato ufficiale.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLÒ MICENA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), GIUSEPPE BONANNO (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 405/1229 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1229 pf 15-16, avente ad oggetto: “Segnalazione della CO.VI.SO.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società Calcio Catania Spa, entro il 18 aprile 2016, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, così come previsto dall’art. 85 delle NOIF lett. C) paragrafo VII)”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata in data 10 giugno 2016; ritenuto che i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva o memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS; ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 18 aprile 2016, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), Paragrafo VII; 5                                                                                        Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare ‐  SS 2016‐2017      ritenuto che tali comportamenti integrano la responsabilità diretta della medesima Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei quali confronti o nei quali interessi era espletata l’attività sopra contestata; ritenuto altresì che l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto e, pertanto, le norme richiamate determinano anche una responsabilità propria della Società Calcio Catania Spa; Considerato che le condotte ascritte alla Società Calcio Catania Spa, nell’àmbito del procedimento n. 39 PF 15-16 (C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015) configurano l’ipotesi di recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Micena Nicolò, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa; 2) il Sig. Bonanno Giuseppe, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultati dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 3) la Società Calcio Catania Spa: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Micena Nicolò, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa, e del Sig. Bonanno Giuseppe, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa, come sopra descritto; b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva. Le memorie 6                                                                                        Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare ‐  SS 2016‐2017      Il Sig. Giuseppe Bonanno ha inoltrato una propria Memoria corredata dalla relativa documentazione, contestando l'addebito sotto il profilo della legittimazione alla rappresentanza esterna della Società in termini temporali, affermando che alla data del 18/04/16 era privo della legale rappresentanza poiché acquisita soltanto con l'Assemblea ordinaria del 19/04/16, giorno successivo rispetto alla prescrizione ex art. 85 NOIF, dal momento che in epoca antecedente svolgeva il ruolo di Direttore Generale senza alcun potere di rappresentanza esterna del sodalizio. Confortava il presupposto scriminante mediante il deposito della documentazione a discarico comprovante l'assunto. Gli altri deferiti non depositavano Memorie a discolpa. Il dibattimento La Procura Federale ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Nicolò Micena: mesi 2 (due) di inibizione; per il Sig. Giuseppe Bonanno: mesi 2 (due) di inibizione; per la Società Calcio Catania Spa: 1 punto (un punto) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva. Il difensore del Sig. Giuseppe Bonanno ha chiesto il proscioglimento del suo rappresentato ribadendo i motivi esplicati nella Memoria e conferendo una ulteriore rassegna giurisprudenziale federale, sulla cui produzione non è intervenuta opposizione a cura della Procura Federale; la difesa degli altri deferiti (Sig. Micena e Calcio Catania Spa) ha concluso per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione Il deferimento è fondato per cui merita accoglimento limitatamente alle posizioni del Sig. Nicolò Micena e Calcio Catania Spa, con proscioglimento in favore del Sig. Giuseppe Bonanno. É opportuno analizzare anzitutto la posizione del Sig. Giuseppe Bonanno sulla scorta del concetto scriminante addotto dalla difesa, che si reputa fondato. Alla data del 18/04/16 (termine perentorio sancito ex art. 85 NOIF), il Dirigente in esame non era dotato della rappresentanza legale del sodalizio, acquisita soltanto in data 19/04/16 a seguito dell'assemblea ordinaria e della susseguente comunicazione federale, come può evincersi dal riscontro probatorio comparativo in atti. L'esame documentale consente infatti di rilevare che il deferito, in epoca antecedente alle menzionate assemblea e comunicazione federale, svolgeva la mera funzione di Direttore Generale addetto alle proposte mansioni istituzionali interne, senza tuttavia essere dotato della legale rappresentanza esterna in quanto la consecutio degli accadimenti societari e federali espone la seguente cronologia: in epoca antecedente al 18/04/16 il ruolo di legale rappresentante era svolto dal solo Sig. Nicolò Micena; con l'assemblea ordinaria del 19/04/16 il Sig. Giuseppe Bonanno, già Direttore Generale, acquisisce la carica di Amministratore Delegato divenendo legale rappresentante del sodalizio unitamente al Presidente Sig. Davide Franco. Consegue che alla data del 18/04/16, cioè il termine perentorio ex art. 85 NOIF statuito dal legislatore per 7                                                                                        Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare ‐  SS 2016‐2017      la comunicazione dell'avvenuto pagamento dei contributi erariali agli Organi della FIGC, il deferito non rivestiva il precipuo ruolo di legale rappresentante del Calcio Catania Spa, comportando ciò che il Sig. Giuseppe Bonanno va prosciolto per difetto di legittimazione. In merito alla posizione del Sig. Nicolò Micena e della Società, sussiste di converso responsabilità piena. Risulta infatti dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C., redatte anche a seguito dei report svolti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che la Società Calcio Catania Spa (e per essa il menzionato Dirigente) non ha tempestivamente onorato, omettendo di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC entro il termine perentorio del 18.04.2016, i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario per i propri tesserati, per le mensilità di gennaio e febbraio 2016. La violazione amministrativa, evincibile per tabulas, risulta pacificamente documentata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che i deferiti non hanno addotto concludenti difese a discolpa, confermando l'inesistenza di motivazioni esimenti e la congruità del rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Il perpetrato comportamento merita quindi adeguata sanzione essendosi realizzato attraverso la condotta omissiva formale e sostanziale ascritta in seno al deferimento, contravvenendo in tal senso al precetto normativo contestato dalla Procura Federale. Traslando all'interno dell'ordinamento federale il descritto contegno, per il Dirigente è prevista la sanzione ex art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF; mentre per la Calcio Catania Spa è prevista la responsabilità diretta della Società ex art. 4 comma 1, del CGS e la responsabilità ex art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII, aggravata con l'applicazione della contestata recidiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, co. 1 e 2 del CGS, in quanto la condotta ascritta risulta essere stata già sanzionata a cura di questo TFN, con il Comunicato Ufficiale n. 31 del 3/11/2015. Le relative sanzioni risultano trascritte nel Dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Nicolò Micena: mesi 2 (due) di inibizione; alla Società Calcio Catania Spa: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva; proscioglie il Sig. Giuseppe Bonanno per difetto di legittimazione.