serie b

PROCURA FEDERALE, RESPINTO DEFERIMENTO RICHIESTO DAL PARMA CONTRO ZAMPARINI E IL PALERMO

PROCURA FEDERALE, RESPINTO DEFERIMENTO RICHIESTO DAL PARMA CONTRO ZAMPARINI E IL PALERMO

"Il deferimento, che appare appiattito sulla denuncia della Società Parma Calcio 1913, va pertanto rigettato, non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 5 comma 4 CGS, con conseguente proscioglimento di entrambi i deferiti"

Mediagol0

La Procura Federale ha rigettato la richiesta formalizzata dal Parma contro il patron del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini per dichiarazioni giudicate lesive dal club emiliano.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare MastrocolaPresidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta, Segretario; con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 6.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni.

Di seguito il documento con le motivazioni della sentenza.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante p.t. della Società US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12455/1246pf17-18GP/GT/ag del 28.05.2018).

Il fatto

La Società Parma Calcio 1913 Srl in data 24 aprile/7 maggio 2018 presentava alla Procura Federale un esposto contro il Sig. Maurizio Zamparini, nella qualità di Presidente della US Città di Palermo Spa, a motivo delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in relazione alla gara di Serie B Parma Calcio 1913 Srl - US Città di Palermo Spa disputata il 2 aprile 2018, che l’esponente riteneva essere lesive della propria immagine e della sua reputazione sportiva, nonchè della credibilità e della regolarità dell’intero Campionato, alle quali le dichiarazioni si riferivano e che coinvolgevano l’intera categoria arbitrale e le stesse istituzioni calcistiche.

Nell’esposto, che era inviato ai fini della conoscenza alle Presidenze di FIGC e LNP/B, venivano riportate siffatte dichiarazioni, poi puntualmente riprese nel deferimento di che trattasi, che erano del seguente tenore:

“contro il Parma una partita che temevo molto per quello che è successo, la temevo molto perché sono cose che succedono sempre con il Parma e con Tedino; se andate a vedere la partita dello scorso anno per l’accesso alla serie B, tra Pordenone e Parma, è successa la stessa cosa che è accaduta nella sfida di ieri sera. Per cui, quando un arbitro fa un errore è un errore, quando ne fa uno, due, tre, tutti contro il Palermo, bisogna che qualcuno vada a vedere ed indaghi. Io sono da 35 anni nel calcio e ieri sera abbiamo subìto una porcheria ... qualcuno della Procura Federale indaghi e veda ..... speriamo che ci lascino giocare al calcio e non ci condizionino come ieri sera ..... quando vedi una squadra che viene aiutata come è stato fatto con Parma ieri sera, sono molto preoccupato; questo non è più calcio, quello che è successo ieri sera turba, dopo tutto il lavoro che noi facciamo e soprattutto la lealtà che noi portiamo sul campo. Il goal dell’andata di Gagliolo era irregolare, il fallo c’era. Ne ho subìto di tutti i colori nel calcio, ma non in Serie B. Contro Milan e Juventus subivamo la sudditanza, che poi si è trasformata in Calciopoli. L’anno scorso per Parma - Pordenone ho visto cose scandalose, questa settimana avrei voluto fare qualcosa per fare in modo che certe cose non accadessero e invece si sono verificate. La reazione del Parma non è normale, dovrebbero mettersi la coda tra le gambe e stare zitti. La posizione dei cronisti mi ha fatto stare male, si pensa alla posizione di Calaiò e non al fuorigioco di Lucarelli, il rigore su Nestorovski inoltre è vergognoso. Sul primo goal del Parma il guardalinee alza la bandierina, è un errore tecnico quasi da chiedere l’annullamento della partita (e) il rigore contro il Pescara, parato da Pomini, era fallo a nostro favore perché il giocatore è entrato a gamba tesa su Rajkovic. Mi rimane sullo stomaco ma può succedere. Col Parma è diverso. Seguo il calcio da 30 anni e sono cose che non riesco a digerire, incompatibili con lo sport”.

Precisava l’esponente che le dichiarazioni del Sig. Zamparini erano apparse sul sitowww.gazzetta.it del 3 aprile 2018 e che lo stesso Zamparini il 13 aprile 2018 aveva rilasciato un’ulteriore intervista di identico tenore.

Nell’esposto si eccepiva la violazione degli artt. 1bis e 5 CGS, con ricaduta in termini di responsabilità oggettiva sulla US Città di Palermo ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS.

Il deferimento

La Procura Federale in data 28 maggio 2018, rilevata la esistenza delle dette dichiarazioni, preso atto di un articolo pubblicato il 13 aprile 2018 sul sito www.mediagol.it contenente tali dichiarazioni, vista la comunicazione di conclusioni delle indagini notificata il 15 maggio 2018, deferiva a questo Tribunale il Sig. Maurizio Zamparini, all’epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante pro tempore della US Città di Palermo, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 5 e 5 comma 1 CGS, per avere lo stesso, a mezzo di personali interviste riportate il 3 aprile 2018 e 13 aprile 2018 sul sito www.mediagol.it, poi pubblicate sul quotidiano Giornale di Sicilia, adombrato sospetti ed ipotizzato condizionamenti in relazione al comportamento degli arbitri in gare disputate dalla Società Parma Calcio 1913 Srl, nonchè per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della terna arbitrale della gara Parma Calcio 1913 Srl - US Città di Palermo Spa del 2 aprile 2018.

Veniva altresì deferita la Società US Città di Palermo Spa in relazione agli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e per i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dallo Zamparini, nella qualità di cui sopra.

Le memorie difensive

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale due distinte memorie difensive, a mezzo delle quali hanno chiesto il proscioglimento.

Il Sig. Zamparini ha dedotto che le dichiarazioni che gli erano state attribuite costituivano espressioni del diritto di manifestazione del pensiero e di critica; che da parte della Procura vi era stata la mancata produzione di copia dell’articolo del Giornale di Sicilia al quale la Procura si era riferita; che le dichiarazioni non avevano alcunché di lesivo e che, peraltro, avevano avuto una limitata diffusione mediatica, in quanto i siti internet richiamati nel deferimento riguardavano solo ed esclusivamente la squadra di calcio del Palermo.

Dello stesso tenore le deduzioni difensive della Società.

Il dibattimento

Alla riunione fissata per il dibattimento è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Maurizio Zamparini l’inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila); a carico della Società US Città di Palermo Spa l’ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila).

Sono comparsi i deferiti nella persona del loro difensore, il quale ha discusso il deferimento, riportandosi alle memorie ed insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È stato evidenziato in procedimenti di natura disciplinare speculari al presente caso che l’art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell’ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonchè dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5 (comma 2); infine, che l’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato (comma 3).

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

La norma, che si riconduce, pur ampliandone la portata, all’art 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30.10.2012, trova riscontro nel caso in esame, ben potendo rientrare le dichiarazioni di cui si discute nell’ambito dell’art. 5 comma 1 CGS; esse, peraltro, non sono state smentite dal diretto interessato, che neppure ne ha sminuito il contenuto.

Tuttavia, non può non rilevarsi la mancanza di prova certa sulla diffusione delle dichiarazioni e sulla loro conseguente conoscibilità da parte di un pubblico, più o meno vasto.

Infatti, nel mentre non risulta esistente in atti la copia del Giornale di Sicilia, citata nel deferimento e sulla quale si asserisce che sarebbe avvenuta la pubblicazione delle dichiarazioni del deferito, l’indicazione – contenuta nel deferimento stesso - del sito www.mediagol.it, sul quale il deferito avrebbe in due distinte circostanze rilasciato altrettante interviste contenenti le dichiarazione in oggetto, non sembra assicurare e nemmeno ipotizzare la potenziale diffusione richiesta dal comma 4 dell’art. 5 CGS, per cui si ritiene che la previsione normativa non si sia nel caso di specie effettivamente concretizzata, così come è stato eccepito dalla difesa dei deferiti.

Inoltre, una ulteriore criticità del procedimento può cogliersi nel fatto che le dichiarazioni del deferito non sembrerebbero essere state rilasciate in un unico contesto, come è riportato nel deferimento, bensì in circostanze diverse, per cui mancherebbe quella unicità di espressioni, di giudizi e quindi di contenuti, nei quali cogliere la violazione del precetto normativo in merito alla rilevanza disciplinare ed alla capacità divulgativa di ogni singola dichiarazione.

Il deferimento, che appare appiattito sulla denuncia della Società Parma Calcio 1913, va pertanto rigettato, non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 5 comma 4 CGS, con conseguente proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare respinge il deferimento a carico del Sig. Maurizio Zamparini e della Società Città di Palermo Spa.

tutte le notizie di