serie b

Palermo, FIGC multa Stellone per le dichiarazioni sull’arbitro La Penna. Ammenda anche per il club rosa…

PALERMO, ITALY - APRIL 29:  Roberto Stellone (L), new head coach of US Citta' di Palermo and President Giovanni Giammarva shake hands  at Carmelo Onorato training center on April 29, 2018 in Palermo, Italy.  (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

La FIGC ha multato il club rosanero ed il tecnico romano a causa delle dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara, che ha arbitrato la sfida contro il Frosinone

Mediagol52

La FIGC ha reso note tramite un comunicato le sanzioni comminate a Roberto Stellone ed al Palermo Calcio in relazione ad alcune dichiarazioni dell'allora allenatore rosanero, seguite alla finale play-off persa contro il Frosinone, e inerenti l'operato del direttore di gara, Federico La Penna.

Il club rosanero e l'ex tecnico hanno ricevuto entrambi una multa pari a 6000 euro ciascuno, a causa delle dichiarazioni, ritenute lesive della reputazione dell'arbitro,  rilasciate  dal tecnico romano successivamente alla sfida contro contro i ciociari, finale di ritorno dei playoff promozione di Serie B. Di seguito, il comunicato ufficiale:

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1379 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto STELLONE e della società U.S. CITTÀ DI PALERMO avente ad oggetto la seguente condotta: ROBERTO STELLONE, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società U.S. Città di Palermo S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. La Penna Federico, arbitro della gara Frosinone - Palermo disputata in data 16/06/2018; U.S. CITTÀ DI PALERMO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni GIAMMARVA, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. CITTÀ DI PALERMO e Roberto STELLONE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Roberto STELLONE e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per la società U.S. CITTÀ DI PALERMO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato".

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