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Serie A: Procuratore Federale deferisce Palermo e altri 15 club, il comunicato e le motivazioni

Serie A: Procuratore Federale deferisce Palermo e altri 15 club, il comunicato e le motivazioni

Il comunicato ufficiale diramato dal Procuratore Federale.

Mediagol40

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all'Ufficio della Procura Federale lo scorso 26 febbraio ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 16 società (Inter, Juventus, Napoli, Palermo, Chievo Verona, Lazio, Genoa, Pescara, Catania, Cesena, Ternana, Vicenza, Livorno, Portogruaro, Grosseto e Reggina) a titolo di responsabilità diretta per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori.

Deferiti anche dirigenti e calciatori delle società sopra citate.

Ecco il comunicato ufficiale.

  • Sig. Salvatore Aronica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società U.S. Città di Palermo S.p.A.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Alessandro Moggi nella gestione dei calciatori, prestava la propria attività professionale di agente in favore della U.S. Città di Palermo S.p.A., in virtù di formale incarico conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 31.1.13, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
  • Sig. Riccardo Calleri, all’epoca dei fatti agente di calciatore iscritto nell’elenco della F.I.G.C.: per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per aver operato quale agente di calciatori, in forza di formale mandato conferitogli, nell’interesse della U.S. Città di Palermo S.p.A. in occasione della stipula del contratto tra la predetta società ed il calciatore Sig. Salvatore Aronica del 31.1.2013, nonostante la prestazione di attività professionale da parte dell’agente sig. Alessandro Moggi in favore del citato calciatore, in virtù di formale incarico conferitogli, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente

  • Sig. Pietro Lo Monaco all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio S.p.A. e della società U.S. Città di Palermo s.p.a.: per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/10 al 31/03/2015 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva di fatto anche il Sig. Nicola Legrottaglie, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. del 26.08.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015 nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I:F. per non essersi assicurato che il nominativo delll’agente Alessandro Moggi al quale al società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Nicola Legrottaglie del 26.08.2011; - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per essersi avvalso dell'opera professionale dell’agente Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi e che prestava la propria attività in favore della società U.S. Città di Palermo s.p.a. in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Salvatore Aronica, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 03.01.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Calleri e il Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

  • società U.S. Città di Palermo S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Pietro Lo Monaco