serie b

Inchiesta Spezia-Parma, arrivano i deferimenti per Calaiò e il club ducale: la procura Federale contesta tentato illecito sportivo

Inchiesta Spezia-Parma, arrivano i deferimenti per Calaiò e il club ducale: la procura Federale contesta tentato illecito sportivo

La Procura Federale ha ufficialmente deferito al Tribunale Federale Nazionale l'attaccante del club crociato ed il Parma Calcio 1913 per responsabilità oggettiva...

Mediagol77

Al culmine dell'inchiesta disciplinare aperta in relazione alla gara dell'ultimo turno di Regular Season del campionato cadetto appena concluso tra Spezia e Parma, la Procura Federale ha ufficialmente deferito al Tribunale Federale Nazionale l'attaccante del club crociato Emanuele Calaiò e, per il principio di responsabilità oggettiva, il Parma Calcio 1913. Il provvedimento nei confronti dell'attaccante nato a Palermo e della società detentrice del suo cartellino è relativo alla presunta violazione dell'articolo 7, (tentato illecito sportivo) in riferimento ai numerosi sms inviati dallo stesso Calaiò al calciatore dello Spezia Filippo De Col nei giorni precedenti la disputa del match. Di seguito comunicato ufficiale diramato dalla Figc.

"Il Procuratore Federale, esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-Parma dello scorso 18 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò “per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Spezia-Parma del 18 maggio, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Filippo De Col e Claudio Terzi, per assicurare alla propria squadra il risultato favorevole dell’incontro, e, in particolare, inviando a tal fine a Filippo De Col, qualche giorno prima della gara, messaggi a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp". La società è stata deferita a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato.