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Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Greco salta il Palermo, ammenda per il club rosanero

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Greco salta il Palermo, ammenda per il club rosanero

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di campionato

Mediagol22

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 agosto 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GASTALDELLO Daniele (Brescia): per avere, al 24° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco ed in reazione ad un fallo subito, colpito con un pugno al viso un calciatore della squadra avversaria.

GRECO Leandro (Cremonese): per avere, al 7° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLEMIC Vladimir (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARRAS Manuel (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.