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Palermo: la norma contestata ad Andelkovic

Mediagol.it vi propone la regola che è stata tirata in ballo dal giudice sportivo per squalificare il giocatore del Palermo, Sinisa Andelkovic. Art. 35 CGS (Mezzi di prova e formalità.

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Mediagol.it vi propone la regola che è stata tirata in ballo dal giudice sportivo per squalificare il giocatore del Palermo, Sinisa Andelkovic. Art. 35 CGS (Mezzi di prova e formalità procedurali), n.1.3 Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.