Mediagol.it vi propone la regola che è stata tirata in ballo dal giudice sportivo per squalificare il giocatore del Palermo, Sinisa Andelkovic. Art. 35 CGS (Mezzi di prova e formalità procedurali), n.1.3 Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti luso di espressione blasfema, non visti dallarbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso lufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per lesame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di 100,00. Linosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina linammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale lesame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente luso di espressione blasfema, sanzionato dallarbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: 1) la evidente simulazione da cui scaturisce lassegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) limpedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
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Palermo: la norma contestata ad Andelkovic
Mediagol.it vi propone la regola che è stata tirata in ballo dal giudice sportivo per squalificare il giocatore del Palermo, Sinisa Andelkovic. Art. 35 CGS (Mezzi di prova e formalità.
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