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AIGOL: a Roma per libertà e diritto informazione

AIGOL Associazione Italiana Giornali On-Line aderisce e sarà presente il 29 settembre 2011, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in piazza del Pantheon a Roma, alla manifestazione promossa dal.

Mediagol8

AIGOL Associazione Italiana Giornali On-Line aderisce e sarà presente il 29 settembre 2011, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in piazza del Pantheon a Roma, alla manifestazione promossa dal ‘Comitato per la libertà e il diritto all’informazione, alla cultura e allo spettacolo’ per dire no al ddl intercettazioni che contiene la cosiddetta norma ‘ammazza blog. Leggi più avanti la norma. Come già dichiarato dal presidente di AIGOL, Marcel Vulpis, leggi qui “Il Governo continua a vivere il web più come un problema che come una opportunità”. AIGOL per questo evento protesterà anche su twitter per una diretta web direttamente dal luogo della manifestazione, potete seguirla su @AIGOL_IT. o sul sito di AIGOL nel riquadro a destra di questo sito. Gli associati di AIGOL stanno partecipando attivamente a numerose iniziative mediatiche, non ultimo l’intervento in radio del Vice Presidente Marco Liguori Testo estratto dall’art. 29 del DDL All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»; b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`, purche le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»; d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»; e) dopo il quinto comma e` inserito il seguente: «Della stessa procedura puo` avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta». Scarica l’intero disegno di legge informato PDF